Trappole, complotti e la “TORTURA del G8”



Strasburgo, la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo  condanna l’Italia e ingiunge di ratificare e legiferare il “reato di tortura”, poiché giusto punire adeguatamente chiunque si macchia di tale crimine. Ma proprio chiunque!

Trappole, complotti e la "TORTURA del G8"

Sicuramente amici lettori non vi dico nulla di nuovo, riguardo al fatto che la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, è entrata in vigore già nel 1987 ed è stata ratificata da 47 Stati europei. L’Italia sottoscrisse quella Convenzione solo il 25 ottobre 2012 senza mai ratificarla e pertanto, non può essere operativa, così come, non esiste il reato di tortura.

Per questi motivi,  il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, non può battere ciglio su eventuali specifici reati scritti in Convenzione che potrebbero avvenire in Italia, però, chiunque dovesse sentirsi leso da torture espressamente spiegate nell’art. 3 della Convenzione, può ricorrere alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.

Informato della facoltà e del diritto a ricorrere alla Corte Europea, è Arnaldo Cestaro nato nel 1939 e residente a Roma, che all’epoca dei fatti aveva 62 anni.

IL FATTO visto dalla Corte

Durante il 27° vertice del G8, svoltosi a Genova dal 19 al 21 luglio del 2001, un certo numero di ONG aveva istituito un gruppo chiamato “Genoa Social Forum” (GSF), con l’obiettivo di organizzare un anti-globalizzazione alternativa al Vertice di Genova. Per l’occasione, Le autorità italiane hanno messo in atto la sicurezza su larga scala. Durante l’evento, ci furono molti incidenti e scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, saccheggi, violenze, vandalismi e danni vari, che hanno messo a dura prova le istituzioni e a ferro e fuoco la città di Genova.

Diverse centinaia di manifestanti e membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti o inabili dai lanci di gas lacrimogeni, bottiglie incendiarie e oggetti contundenti. Interi quartieri della città di Genova divennero teatro di caos.

Per tali propositi, sembra che, il consiglio comunale genoano decise di mettere a disposizione dei manifestanti, come rifugio per una notte tra il 20 e il 21 luglio, la scuola Diaz-Pertini.

Alcuni residenti del quartiere, riferiscono alla polizia che dei giovani vestiti di nero erano entrati nella scuola, da qui il blitz. Durante la notte tra il 21 e 22 luglio, una squadra antisommossa della polizia faceva irruzione nella scuola per effettuare un sopralluogo, tra i manifestanti del GFS, vi era anche il 62enne Cestaro.  Dalle sue dichiarazioni, quando la polizia lo rintracciò all’interno della scuola, lui era seduto con le spalle al muro e le braccia alzate, ma fu comunque colpito più volte, tanto da causargli fratture multiple. Ferite quelle, dalle quali non si è più completamente ripreso.

Dopo tre anni di indagini da parte del pubblico ministero di Genova, 28 appartenenti alle forze dell’ordine furono indagati. Il 13 novembre 2008 il Tribunale condannò, fra gli altri, 12 imputati, con pene da due e quattro anni di carcere, nonché in collaborazione con il Ministero dell’Interno, al risarcimento delle spese e dei danni alle parti civili. Il tribunale decise per un compenso provvisorio compresa tra 2.500 e 50.000 euro, il Cestaro, ricevette la somma provvisoria di 35.000 euro.

Il 31 luglio 2010 la Corte d’Appello, annullò in parte la sentenza del tribunale, mentre il 2 Ottobre 2012 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di primo grado.

IL RICORSO

In seguito al proposto ricorso da Arnaldo Cestaro alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo il 28 gennaio 2011, dichiaratosi vittima di violenze e maltrattamenti, rappresentabili come tortura da parte delle forze dell’ordine all’interno della scuola Diaz-Pertini; dopo 14 anni dall’evento, quei giudici di Strasburgo, il 7 aprile 2015 si sono pronunciati basandosi in particolare sull’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti). La sentenza è stata decisa ed emanata da una Camera composta da sette giudici: Päivi Hirvelä (Finlandia), Presidente; Guido Raimondi (Italia); George Nicolaou (Cipro); Ledi Bianku (Albania); Nona Tsotsoria (Georgia); Krzysztof Wojtyczek (Polonia); Faris Vehabović (Bosnia ed Erzegovina); Françoise Elens-Passos, cancelliere di sezione.

DECISIONE DELLA CORTE

Visto l’articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), la Corte ha osservato che, gli atti di violenza nella scuola Diaz-Pertini furono perpetrati a “scopo punitivo, di ritorsione, causando umiliazione, sofferenza fisica e mentale delle vittime” e che, tali atti potrebbero essere descritti come “tortura” ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione per la prevenzione della Tortura e altre pene crudeli, inumane o di trattamento degradante.

Dal fascicolo si evince che il sig. Cestaro fu attaccato dagli agenti di polizia con i calci e colpito più volte dai manganelli in dotazione e in varie parti del corpo, causandogli fratture multiple e lasciandolo con una infermità permanente al braccio destro. Inoltre – prosegue la Corte – sono stati sottovalutati i sentimenti di paura e di ansia che doveva avere sofferto all’epoca il Cestaro.

La Corte europea, ha inoltre rilevato l’assenza di un nesso di causalità tra il comportamento del sig. Cestaro (anziano, seduto, indifeso e con le braccia alzate),  e l’uso della forza da parte della polizia durante l’intervento. I maltrattamenti in questione pertanto,  sono stati inflitti in modo totalmente gratuito e per cui, non poteva essere considerato come un mezzo proporzionato utilizzato dalle autorità per raggiungere lo scopo in questione. L’intervento della polizia nella scuola Diaz-Pertini doveva servire a ricercare delle prove che potessero condurre all’identificazione di membri dei cosiddetti “blocchi neri”, che avevano causato il caos, attivi e impegnati nel saccheggio della città, ed eventualmente, al loro arresto.

Quindi, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le tensioni che, secondo il governo, avevano prevalso durante l’intervento della polizia nella scuola Diaz-Pertini, non possono essere spiegate per gli obiettivi e motivi circostanziali e al fine dell’adozione del provvedimento di arresto dei manifestanti provocatori e saccheggiatori; tali modalità operative contro i manifestanti in quella scuola, non erano conformi con la necessità di difendere i valori come previsto dall’articolo 3 della convenzione o del diritto internazionale pertinente. Tenuto conto di tutte le circostanze presentate, la Corte ha quindi rilevato che i maltrattamenti sostenuti dal ricorrente Cestaro, quando la polizia fece irruzione nella scuola Diaz-Pertini, sono da parificare alle “torture” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda le indagini, la Corte ha osservato che gli agenti di polizia che avevano attaccato il signor Cestaro nella scuola Diaz-Pertini, non sono mai stati identificati, ne sono stati oggetto di indagine, rimanendo impuniti. La Corte ha rilevato inoltre, che la mancata identificazione dei reali autori del maltrattamento, potrebbe in parte essere spiegata con l’oggettiva difficoltà della procura di stabilire l’identificazione precisa; ma anche, dalla mancanza di cooperazione da parte della polizia. Pertanto, ha deplorato il fatto che la polizia italiana si sia rifiutata, impunemente, di fornire alle autorità inquirenti la fattiva collaborazione necessaria per l’identificazione degli agenti coinvolti in atti di tortura.

La Corte ha osservato che i reati di calunnia, abuso di autorità pubbliche, il ferimento e lesioni personali gravi che si presume siano stati commessi durante gli eventi della scuola Diaz-Pertini, sono stati oggetto di prescrizione, prima della decisione in appello. Di conseguenza, il procedimento penale non ha portato ad alcuna condanna per i maltrattamenti del signor Cestaro, in particolare, per il causato danno fisico, il reato era stato ormai prescritto.

Tenuto conto di quanto precede, la Corte ha constatato l’operato delle autorità italiane riferendo che: “Non hanno reagito con sufficiente risposta a tali atti gravi”. Di conseguenza, la reazione in quella scuola da parte delle forze dell’ordine, è risultata incompatibile con gli obblighi procedurali di cui all’articolo 3 della Convenzione.

La Corte ha ritenuto, tuttavia, che tale risultato non poteva essere imputato alle carenze o negligenza dell’ufficio del pubblico ministero o dei giudici nazionali. Il vero criminale – proseguono i giudici di Strasburgo –  è l’attuale stato legislativo italiano applicato, che nel caso di specie, si è rilevato inadeguato per quanto riguarda la necessità di punire atti di tortura e privo del necessario effetto deterrente per prevenire altre violazioni simili in futuro, ex art. 3 della Convenzione.

Ai sensi dell’ art. 41 (giusta soddisfazione) e all’art. 46 (forza vincolante e di attuazione), dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ha sottolineato le misure correttive da adottare con obblighi positivi dello Stato di cui all’articolo 3; disponendo che, l’Italia ha l’obbligo di includere e di introdurre un quadro normativo-giuridico appropriato e adattato, particolarmente e penalmente efficace a punire i committenti del reato di cui sopra.

La Corte ha rilevato che il sistema giuridico italiano dovrebbe essere dotato dei mezzi legali per garantire la adeguata punizione dei colpevoli di atti di tortura o altri maltrattamenti di cui agli artt. 3 e 4, così da evitare che persone beneficiarie di misure, possano contrastare con la giurisprudenza.

In considerazione delle circostanze del caso e la compensazione già ottenuta dal ricorrente sig. Cestaro a livello nazionale, la Corte ha dichiarato che l’Italia dovrà versare per il risarcimento dei danni ricevuti, la somma totale di 45.000 euro.

Alcune immagini dei “torturati”..

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RIFLESSIONI

La preannunciata e di parte, notizia di condanna, da parte della Corte Europea dei Diritti Umani per i “fatti” accaduti all’interno della scuola Diaz, merita una riflessione, non può e non deve una sentenza priva di obiettività, strumentalizzare e scaricare tutte le responsabilità di quella giornata sulle forze di polizia.  Per non dimenticare, dobbiamo tornare indietro con la memoria di quattordici anni e dare una visione più ampia dell’accaduto e Wikipedia, ci offre una ricostruzione sostanzialmente corretta.

Molte furono le trappole, politicamente preparate a Doc.

  • Mai si sarebbe dovuto svolgere un evento come il G8 in una città come Genova, strutturalmente inadatta ad essere difesa, una città radicalmente rossa e con già in casa esponenti anarchici e militanti violenti provenienti da tutta Europa. Gruppi che si erano organizzati in casa prima ancora dell’arrivo e il presidio delle forze di polizia.
  • Criminali violenti rossi, ma vestiti di nero “Black Bloc” per confondere l’opinione pubblica in un teatro di guerriglia urbana, armati di bottiglie molotov, tubi innocenti, bastoni, sassi, e quant’altro… con caschi in testa e volti coperti.
  • Perché il consiglio comunale genoano decise quale rifugio per i gruppi violenti, proprio la scuola Diaz-Pertini? Voleva essere una trappola per quei delinquenti dichiaratisi “indifesi e inermi” alle violenze subite dalle forze di polizia in un luogo chiuso e cieco; oppure è stata una trappola per attirare le forze di polizia all’interno di quel luogo chiuso al pubblico, che minacciati con armi non convenzionali, sputati, denigrati, violentati nell’Onore, moralmente e psicologicamente, anno poi agito di conseguenza?.

Troppi i retroscena politicamente scorretti, che ancora oggi pesano gravemente su quanto accadde durante quell’indimenticabile G8 a Genova.

Nessuno, nemmeno io su questo blog voglio giustificare la condotta della Polizia nei confronti dei manifestanti all’interno della scuola Diaz-Pertini, ma gradirei che qualcuno potesse solo per pochi istanti gradire il mio seguente pensiero: “Ogni azione, provoca una reazione uguale e contraria”. Purtroppo nello specifico caso non si può parlare di “reazione uguale”, ma soltanto per tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, dove tutte quelle tensioni di piazza si sono sfogate e manifestate.  

Sicuramente amici lettori, l’azione legale intrapresa dal Cestaro, è di grande rilevanza mediatica, politica, ma soprattutto è un precedente del quale possono avvalersi le tante persone che hanno in corso procedimenti pendenti dello stesso tipo. Ma anche, potrebbero ricorrere tutti coloro che con le azioni sovversive di criminali, sono rimasti o rimarranno coinvolti in trattamenti disonorabili, inumani e degradanti, tali da portare seco ferite esterne ma ancor di più interne, mai più rimarginabili, comprese le Forze dell’ordine. D’altronde, la Legge è uguale per tutti.. O no?

Sentenza della Corte europea

 Roberto Turi@robylfalco

News dal web
* l’immagine di copertina e quelle nello slide, sono a mero titolo esplicativo.


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Pubblicato da Roby

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