Stop carcere: Il governo si arricchisce alle spalle delle vittime di reato


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Il Potere legislativo con la più diffusa sinistra “democrazia” ha depenalizzato 112 tra i reati più diffusi sul Territorio nazionale e che coinvolgono il 100% dei cittadini, onesti!

Stop carcere: Il governo si arricchisce alle spalle delle vittime di reato

Gli intellettuali maghi del governo Renzi, una ne pensano e cento ne fanno amici lettori, ma sempre e solo a discapito dei cittadini onesti e delle Forze dell’Ordine.

La geniale trovata per colmare il più possibile le tasche dei nostri governatori in un momento di crisi, il legislatore ministro della Giustizia Andrea Orlando, unitamente al ministro dell’Economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan; l’hanno trovata! Infatti, la proposta di Legge del 28 aprile 2014, n. 67 – Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, approvata dal Consiglio dei Ministri ed in vigore dal 17.05.214, all’art.1 – comma 1 recita:

lettera a) : che  le  pene  principali  siano  l’ergastolo,  la reclusione, la reclusione domiciliare  e  l’arresto  domiciliare,  la multa  e  l’ammenda.

Lettera b) : per i reati per i quali è prevista  la  pena  dell’arresto  o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, prevedere che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o dell’arresto domiciliare;

lettera c) : per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, prevedere  che  il  giudice,  tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare.

Noi che non siamo geni come i nostri legislatori “governanti”, per riuscire a capire il gioco sporco degli amministratori renziani, dobbiamo partire dall’inizio, facendo le dovute distinzioni dei reati e cosa in realtà prevede il Codice Rocco.

In materia penale, ci sono innanzi tutto due distinzioni da fare riguardo le categorie di reato, per cui diciamo che i reati di dividono in:

  1. Delitti : reati gravi per i quali l’ordinamento penale prevede le seguenti pene:
  2. l’ergastolo;
  3. la reclusione;
  4. la multa;

 

  1. Contravvenzioni : reati meno gravi per i quali l’ordinamento penale prevede le pene seguenti:
  2. l’arresto;
  3. l’ammenda.

Fatta questa distinzione dei reati, entriamo nei dettagli e vediamo che:

  • l’art. 17 del codice penale, al primo comma annovera la multa tra le pene per i delitti, l’art. 24 la concreta nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000. Tenendo presente che, per taluni delitti è prevista la sola pena della multa, per altri più gravi invece, si applica alternativamente o congiuntamente alla pena della reclusione.

 

  • L’art. 19, secondo comma, del Codice penale italiano annovera l’ammenda tra le pene per le contravvenzioni, mentre l’art. 26 la concreta nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore ad euro 20, né superiore ad euro 10.000. Tenendo presente che per talune contravvenzioni è prevista la sola pena dell’ammenda, per altre più gravi, si applica alternativamente o congiuntamente alla pena dell’arresto.

Stante a quanto si legge sulla “Legge Delega” riguardo i cosiddetti reati “minori” che in seguito vedremo, e quanto previsto dagli artt. 24 e 26 del CP;  la maggior parte dei reati facenti parte dei delitti e delle contravvenzioni, depenalizzati, saranno rispettivamente puniti espressamente con l’alternativa della multa, e dell’ammenda (ovviamente maggiorata se non congiunta alla carcerazione). Ovvero, reati puniti con delle somme versate nelle casse dello Stato o più precisamente, nelle tasche dei “governatori”.

Ora che abbiamo capito come intendono uscire dalla “loro crisi”, mettendo in seria crisi la sicurezza di milioni di cittadini italiani, e indignando sconfortando e denigrando gli sforzi delle Forze dell’Ordine, vediamo cosa ha approvato il Consiglio dei Ministri nel proposto decreto delegato, elaborato dalla commissione ministeriale nominata con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo, per la revisione del sistema sanzionatorio e l’attuazione della legge delega 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazioni.

E’ una vera vergogna di Stato, non possono essere depenalizzati reati quali, omicidio colposo, furto, percosse, maltrattamento di animali, truffa, atti osceni, omissione di soccorso, stalking, corruzione, evasione, incesto… Che delusione!

E a questo punto ci chiediamo: a cosa sono servite le campagne contro il maltrattamento sulle donne? A cosa quelle sugli animali? A cosa quelle sull’implemento del reato di omicidio stradale? E concludo con un reato che sicuramente sta a cuore in questo specifico momento alla stragrande maggioranza politica, la corruzione.

A parte quanto già sopra redatto, nella legge delega risultano esserci altri scandalosi provvedimenti in materia penale, infatti il Capo III della legge delega 67/2014 – recita: “sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili”, ciò vale a dire, by.. by.. ai processi nei confronti degli stranieri, indagati in stato di libertà e senza fissa dimora.

Per maggiori delucidazioni amici lettori, ecco l’elenco dei 112 reati depenalizzati assurdamente dalle geniali malate menti governative.

ELENCO COMPLETO DEI 112 REATI DEPENALIZZATI

1. Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1
2. Abusivo esercizio di una professione – art 348
3. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p.
4. Abuso d’ufficio – art.323 c.p.
5. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter
6. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio – art.508 c.p.
a. Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p.
7. Appropriazione indebita – art.646 c.p.
8. Arresto illegale – art.606 c.p.
9. Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p.
10. Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p.
11. Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p.
12. Atti osceni – art.527 c.p.
13. Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1
14. Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
15. Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p.
16. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater
17. Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p.
18. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p.
19. Corruzione – art-318 c.p.
20. Danneggiamento – art.635 c.p.
21. Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p.
22. Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p.
23. Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p.
24. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p.
25. Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p.
26. Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p.
27. Diffamazione – art. 595 c.p.
28. Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies
29. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p.
30. Evasione – art 385 c.p.
31. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p.
32. False informazioni al P.M. – art.371 bis
33. Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
34. Favoreggiamento personale – art-378 c.p.
35. Favoreggiamento reale art.379 c.p.
36. Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p.
37. Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1
38. Frode nelle pubbliche forniture – art.356
39. Frode processuale – art.374 c.p.
40. Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p.
41. Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p.
42. Furto – art.624 c.p.
43. Gioco d’azzardo – art.718-719 c.p.
44. Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p.
45. Incesto – art.564 1 co. C.p.
46. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p.
47. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter
48. Ingiuria – art.594 c.p.
49. Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p.
50. Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p.
51. Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis
52. Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
53. Intralcio alla giustizia – art.377 c.p.
54. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p.
55. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p.
56. Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p.
57. Istigazione a delinquere – art.414 c.p.
58. Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p.
59. Lesione personale – art.582 c.p.
60. Lesioni personali colpose art.590 c.p.
61. Maltrattamento di animali – art.544 ter
62. Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p.
63. Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis
64. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – art.388 c.p.
65. Manovre speculative su merci – art.501 bis c.p.
66. Millantato credito – art.346 c.p.
67. Minaccia – art. 612 c.p.
68. Occultamento di cadavere – art.412 c.p.
69. Oltraggio a P.U. – art.341 bis
70. Oltraggio a un magistrato in udienza art.343 c.p.
71. Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
72. Omicidio colposo – art.589 c.p. co.1
73. Omissione di referto – art.365 c.p.
74. Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
75. Patrocinio o consulenza infedele – art.380 c.p.
76. Peculato mediante profitto dell’errore altrui – art.316 c.p.
77. Percosse – art. 581 c.p.
78. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – art.497 bis co.1.
79. Procurata evasione – art.386 co.1
80. Procurata inosservanza di pena – art.390 c.p.
81. Resistenza a P.U. – art. 337 c.p.
82. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio – art.501 c.p.
83. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro – art.437 c.p.
84. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio – art.326 c.p.
85. Rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale – art.379 bis
86. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art.328 c.p.
87. Rissa – art.588 c.p.
88. Simulazione di reato – art.367 c.p.
89. Sostituzione di persona – art.494 c.p.
90. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – art.334 c.p.
91. Sottrazione di persone incapaci – art.574 c.p.
92. Sottrazione e trattenimento di minori all’estero – art.574 bis
93. Stato d’incapacità procurato mediante violenza – art. 613 c.p.
94. Traffico d’influenze illecite – art.346 bis
95. Truffa – art.640 c.p.
96. Turbata libertà degli incanti – art.353
97. Turbativa violenta del possesso di cose immobili – art.634 c.p.
98. Usurpazione di funzioni pubbliche – art.347
99. Uccisione di animali – art.544 bis
100. Uccisione o danneggiamento di animali altrui – art.638 c.p.
101. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art.516 c.p.
102. Vilipendio delle tombe – art.408
103. Vilipendio di cadavere – art.410 co.1
104. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.
105. Violazione di domicilio art.614 c.p.
106. Violazione di domicilio commessa dal P.U. – art. 615 c.p.
107. Violazione di sepolcro – art.407 c.p.
108. Violazione di sigilli art.349
109. Violazione degli obblighi di assistenza familiare – art.570 c.p.
110. Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
111. Violenza privata – art.610 c.p.
112. Violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato – art.611 c.p.

 

Roberto Turi@robylfalco

 

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Pubblicato da Roby

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2 Risposte a “Stop carcere: Il governo si arricchisce alle spalle delle vittime di reato”

  1. salve. volevo sapere se i reati informatici ( accesso non autorizzato alla mail di un terzo oppure l’accesso ad un sistema informatico) è stato incluso nell’elenco dei reati per quali non è più previsto il carcere dal Decreto Legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014?
    Quale è la pena attuale? Una sanzione?
    grazie

    1. Ciao Jane, spero di essere sufficientemente esaustivo con questa risposta.
      Art. 615 ter – Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
      Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
      La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
      1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore di sistema;
      2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
      3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
      Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
      Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
      Con la LEGGE 28 aprile 2014, n. 67 – entrata in vigore il 17/05/2014:
      (L’art. 1 alla lettera c – recita) – per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278 del codice di procedura penale, prevede che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
      (alla lettera d) – prevede che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di procedura penale;
      Ovvero, come disposto, la pena della reclusione in carcere, viene commutata con i domiciliari, con più e questo dovrà essere sempre sotto inteso, la sanzione accessoria dell’ammenda/multa che verrà sancita caso per caso..

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